Costiera amalfitana stretta della Soprintendenza sui condoni del 1994 . Si arriva al ricorso al TAR

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Costiera amalfitana stretta della Soprintendenza sui condoni del 1994 . Si arriva al ricorso al TAR

Costiera amalfitana- Da qualche mese, senza che nessuno ne parli, c’è un vero e proprio scontro fra la Soprintendenza di Salerno  , i tecnici e gli UTC comuni della Costa d’ Amalfi.

Sembra che vi sia un orientamento negativo Soprintendenza sopratutto verso i condoni del 1994, un cambio di orientamento rispetto al passato, dove pure si era rigidi, arrivando a bocciarli in maniera massicccia e    che in alcuni casi blocca anche i  decreti dirigenziali di autorizzazione paesaggistica relativi ad istanze di condono edilizio trasmesse alla Soprintendenza stessa “per l’esercizio, eventuale, della potestà di annullamento”.

E ciò sulla base di una articolata motivazione che appare opportuno qui di seguito riportare nei suoi tratti essenziali.

<< L’art. 32 della legge n. 47 del 1985 dispone che “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”.

 ‘parere’ che avrebbe  natura e funzioni identiche all’autorizzazione paesaggistica ex art. 7 l. 29 giugno 1939, n1497, per essere entrambi gli atti il presupposto legittimante la trasformazione urbanistico-edilizia della zona protetta, sicché, per il regime pregresso dell’autorizzazione paesaggistica, restava fermo il potere ministeriale di annullamento del parere favorevole alla sanatoria di un manufatto realizzato in zona vincolata, in quanto strumento affidato dall’ordinamento allo Stato, come estrema difesa del paesaggio, valore costituzionale primario 

In parole povere la Soprintendenza ritiene di avere un  ruolo di amministrazione attiva  e non già di mero controllo di legittimità dell’autorizzazione paesaggistica sia pure in condominio istituzionale con la Regione o il comune in caso di subdelega del relativo potere.

Si è chiarito, infatti, che, nel nostro sistema costituzionale, il paesaggio  rappresenta  “un  valore  etico-culturale  che  trascende la competenza della Regione in materia urbanistica e nella cui realizzazione sono impegnate tutte le pubbliche amministrazioni, innanzitutto Stato e Regioni, ordinarie e speciali, in un vincolo reciproco di leale cooperazione” (così Corte Cost., 18 ottobre 1996, n. 341).

Si potrebbe superare questo scoglio con lapplicazione dell’istituto del silenzio assenso all’autorizzazione paesaggistica ”a regime” e ai procedimenti di condono edilizio, alla luce della introduzione – nel testo della legge n. 241 del 1990 – dell’art. 17-bis, aggiunto all’art. 17 dall’art. 3 della legge n. 124 del 2015 (c.d. Madia)

Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini….

Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche.

Ma invece di andare a uno scontro si dovrebbe trovare una comune linea interpretativa , questo vale sia per i comuni che per la Soprintendenza, in modo che rispetto a certe scelte tecniche non vi siano dubbi. Invece cambiano le interpretazione a seconda dei soggetti che si ritrovano a coprire ruoli apicali e questo vale sia per i comuni che per la Soprintendenza.

I ricorsi a Napoli e Salerno sono partiti, ora si vedrà a settembre che succede.

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By | 2019-08-23T19:00:15+00:00 agosto 23rd, 2019|Senza categoria|0 Comments

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